Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di fornire una risposta al problema della normativa riguardante le attività musicali e un riferimento organico per tutti coloro che operano nei vari settori musicali con lo scopo di tutelare, sostenere, promuovere e valorizzare le attività musicali, favorendone la diffusione a livello nazionale ed internazionale.
      La proposta di legge, che è divisa in tre capi, stabilisce, nel capo I, l'oggetto della legge e disciplina i princìpi fondamentali della materia dettando le norme di competenza dello Stato (articolo 3), delle regioni (articolo 4), dei comuni, delle province e delle città metropolitane (articolo 5). Nel capo II è disciplinato il Centro nazionale per la musica. Si tratta di una società per azioni costituita con atto unilaterale del Ministro per i beni e le attività culturali e con un capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Sono organi del Centro: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio sindacale. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale del Centro sono inalienabili (articolo 7, comma 1).
      Il capo III, intitolato «Promozione delle attività musicali», disciplina le attività volte a sostenere, promuovere e valorizzare le attività musicali, nel quale vengono indicate le norme specifiche per la istituzione del Fondo per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività musicali (articolo 9, comma 1). Con regolamento adottato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinati il numero, le categorie e il tipo di interventi ammissibili a finanziamento, nonché il limite massimo e le priorità di finanziamento (articolo 9, comma 2).
      Il Fondo per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività musicali, gestito dal Centro nazionale per la musica, è finanziato (articolo 10) utilizzando la metà degli importi delle sanzioni applicate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai responsabili dei reati di pirateria musicale. Inoltre, tra le fonti di finanziamento del Fondo, sono individuate:

          a) le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale;

          b) il 50 per cento delle quote riferite ai diritti di autori contemporanei incassate annualmente dalla SIAE, ma non ripartibili tra gli aventi diritto in quanto sconosciuti o non individuati o non individuabili;

          c) il 2 per cento delle entrate complessive annue dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e dei tributi connessi;

          d) il 2 per cento delle entrate complessive annue delle tasse di concessione governativa riferite alle emittenti televisive.

      Infine, l'articolo 11 disciplina le finalità del citato Fondo e l'articolo 12, allo scopo di favorire lo sviluppo della musica popolare contemporanea, garantisce alle opere prime, ai nuovi talenti e a chi promuove attività in loro favore l'applicazione di apposite agevolazioni e l'attribuzione di tutti i diritti relativi al loro operato.